IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo
per  la  revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina   della
circolazione stradale, e,  in  particolare,  l'articolo  3  il  quale
prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono  emanate
norme regolamentari per la esecuzione e l'attuazione del codice della
strada; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo codice della strada; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; 
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,  recante  norme
di  razionalizzazione  dei  processi  di   gestione   dei   dati   di
circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli  e  rimorchi
finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  e,  in
particolare, l'articolo 5, commi 1 e 3; 
  Considerata  la  necessita'  di  dover  adeguare  le   disposizioni
contenute nel decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  495  del
1992, coerentemente con le modifiche introdotte  dal  citato  decreto
legislativo n. 98 del 2017 al citato decreto legislativo n.  285  del
1992; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
                            1992, n. 495 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.
495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 245: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine  del  rilascio  della  carta  di  circolazione  di  cui
all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale trasmette contestualmente  al  sistema  informativo  del
P.R.A., in via telematica, i dati  di  identificazione  dei  veicoli,
nonche' i dati e le documentazioni in  formato  elettronico  relativi
alle   generalita'   di   chi   si   e'   dichiarato    proprietario,
dell'usufruttuario o del locatario con facolta'  di  acquisto  o  del
venditore con patto di riservato  dominio,  e  quelli  relativi  allo
stato  giuridico-patrimoniale  del  veicolo,  alla   sussistenza   di
privilegi e ipoteche, di provvedimenti  amministrativi  e  giudiziari
che incidono sulla proprieta'  e  sulla  disponibilita'  dei  veicoli
stessi, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  L'Ufficio  del  P.R.A.  provvede  alle  iscrizioni   ed   alle
trascrizioni nel pubblico registro  automobilistico  ovvero,  laddove
accerti irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento  dei  dati  e
delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalita'  dandone
comunicazione in via  telematica  al  centro  elaborazione  dati  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale.»; 
      4) il comma 4 e' abrogato; 
    b) all'articolo 247: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine  del  rilascio  della  carta  di  circolazione  di  cui
all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale trasmette al sistema  informativo  del  P.R.A.,  in  via
telematica, i dati  di  identificazione  dei  veicoli  di  cui  viene
chiesto  il  trasferimento  di  proprieta',  nonche'  i  dati  e   le
documentazioni in formato elettronico relativi  alle  generalita'  di
chi si e' dichiarato nuovo proprietario.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle  trascrizioni  nel  pubblico
registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarita', entro
tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui  al
comma 1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via telematica
al centro elaborazione dati del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione, gli affari generali ed il personale.»; 
    c) l'articolo 264 e' abrogato; 
    d) all'articolo 402: 
      1) al comma 3, le parole: «che  risultino  dal  certificato  di
proprieta' o» sono soppresse; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La sezione "immatricolazioni" contiene,  per  ogni  veicolo,  i
dati di identificazione e i dati relativi all'emanazione della  carta
di circolazione.»; 
      3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Le sezioni  di  cui  ai  commi  2,  3,  4  e  5  sono  popolate
automaticamente utilizzando  i  dati  gia'  disponibili  nel  sistema
informativo del Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari generali ed il personale e sono  continuamente  aggiornate,  a
mezzo di procedure interattive o differite, dagli uffici  centrali  e
periferici dello stesso Dipartimento e dai  soggetti  abilitati  allo
sportello telematico dell'automobilista, istituito  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.  358,  nonche'  dai
comuni a mezzo di trasferimento di  dati  per  via  telematica  o  su
supporto magnetico. La sezione di cui  al  comma  6  e'  gradualmente
popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi,
per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia
che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati  necessari  al
popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e
6 e' eseguito rispettivamente dalle autorita' di polizia, dai  comuni
e dalle compagnie di assicurazione secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
amministrazioni interessate, nel termine di un mese decorrente  dalla
data  dell'incidente,  dalla  data  di  presentazione   di   denuncia
dell'incidente  o  dalla  data  di  comunicazione  della   variazione
anagrafica.». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  della  L.  27  dicembre  2019,  n.   160   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 13  giugno  1991,
          n. 190 (Delega al Governo  per  la  revisione  delle  norme
          concernenti la disciplina della circolazione stradale): 
              «Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il
          Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
          agosto 1988,  n.  400  ,  adotta  norme  regolamentari  per
          l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni  del  codice
          della strada, con contestuale abrogazione  del  regolamento
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          giugno 1959, n. 420 , e  delle  altre  norme  regolamentari
          incompatibili, e adeguando  le  disposizioni  regolamentari
          concernenti la segnalazione stradale alle  norme  contenute
          nelle direttive comunitarie e agli  accordi  internazionali
          in  materia,  fissando  altresi'  i  criteri  dell'uniforme
          pianificazione cui debbono attenersi gli  enti  cui  spetta
          l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
          conto di quanto gia' disposto in  attuazione  dell'articolo
          19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393  ,  introdotto
          dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111. 
              2. Entro lo stesso termine  di  cui  all'articolo  1  i
          Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano,  con
          proprio decreto, norme  regolamentari  per  l'esecuzione  e
          l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
          investano  la  loro  esclusiva  competenza,  nonche'  norme
          regolamentari per la riorganizzazione di uffici od  organi,
          compresi quelli delle aziende od amministrazioni  autonome,
          dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
          competenze ad essi affidate. Potra'  all'occorrenza  essere
          prevista l'istituzione di organismi consultivi e di  studio
          necessari per l'attuazione del codice della strada. 
              3. I regolamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  dovranno
          ispirarsi  ai  criteri  della  efficienza  e  produttivita'
          dell'amministrazione e della semplificazione e  snellimento
          delle procedure, riducendo al massimo,  anche  in  funzione
          della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
          l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed  eliminando
          in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.». 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  reca:
          »Nuovo codice della strada». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992, n. 495, reca: «Regolamento di  esecuzione  e
          di attuazione del nuovo codice della strada». 
               - Si riporta il testo dell'articolo 5, commi  1  e  3,
          del   decreto   legislativo   29   maggio   2017,   n.   98
          (Razionalizzazione dei processi di  gestione  dei  dati  di
          circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli  e
          rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai
          sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124): 
              «Art. 5 (Disposizioni di coordinamento e  abrogazioni).
          - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 93: 
              1) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  «5.  Per  i
          veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella  carta  di
          circolazione sono annotati i dati attestanti la  proprieta'
          e lo stato giuridico del veicolo.»; 
              2) il comma 9 e' soppresso; 
              3) il comma 12 e' sostituito dal seguente:  «12.  Fermo
          restando quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 19 settembre  2000,  n.  358,  istitutivo  dello
          sportello telematico  dell'automobilista,  gli  adempimenti
          amministrativi  previsti  dal  presente  articolo  e  dagli
          articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via  telematica
          dagli  uffici  del  Dipartimento  per   i   trasporti,   la
          navigazione, gli affari generali  e  del  personale,  quale
          centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo
          del Dipartimento stesso.»; 
              b) all'articolo 94: 
              1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  In  caso
          di trasferimento della proprieta'  degli  autoveicoli,  dei
          motoveicoli e dei  rimorchi  o  nel  caso  di  costituzione
          dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con  facolta'
          di acquisto, l'ufficio competente del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale,  su  richiesta  avanzata  dall'acquirente  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  la   sottoscrizione
          dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente  accertata,
          provvede al rilascio di una  nuova  carta  di  circolazione
          nella quale sono annotati gli intervenuti  mutamenti  della
          proprieta'  e  dello  stato  giuridico  del   veicolo.   Il
          competente  ufficio  del  P.R.A.  provvede  alla   relativa
          trascrizione ovvero, in caso  di  accertate  irregolarita',
          procede alla ricusazione della formalita' entro tre  giorni
          dal ricevimento delle informazioni e  delle  documentazioni
          trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento
          per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e  del
          personale.»; 
              2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  In  caso
          di trasferimento della  residenza  dell'intestatario  della
          carta di circolazione, o di sede se si  tratta  di  persona
          giuridica, l'ufficio  competente  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale  procede   all'aggiornamento   della   carta   di
          circolazione.»; 
              3) al comma 4, le  parole:  «dai  commi  1  e  2»  sono
          sostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e  le  parole:  «e
          del certificato di proprieta'» sono soppresse; 
              c) all'articolo 94-bis,  comma  1,  le  parole:  «,  il
          certificato di proprieta' di cui al medesimo articolo» sono
          soppresse; 
              d) all'articolo 95: 
              1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Duplicato
          della carta di circolazione»; 
              2) il comma 1 e' soppresso; 
              3) il comma 6 e' soppresso; 
              e) all'articolo 96: 
              1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ferme
          restando le procedure di recupero degli importi dovuti  per
          le tasse automobilistiche, l'ente impositore, anche per  il
          tramite  del  soggetto  cui  e'  affidata  la  riscossione,
          qualora accerti  il  mancato  pagamento  delle  stesse  per
          almeno  tre  anni  consecutivi,  notifica  al  proprietario
          l'avviso dell'avvio  del  procedimento  e,  in  assenza  di
          giustificato motivo, ove non  sia  dimostrato  l'effettuato
          pagamento entro trenta giorni dalla data di tale  notifica,
          chiede  all'ufficio  competente  del  Dipartimento  per   i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale   la   cancellazione   d'ufficio    dall'archivio
          nazionale dei veicoli e  dal  P.R.A.  Il  predetto  ufficio
          provvede  al  ritiro  delle  targhe  e   della   carta   di
          circolazione tramite gli organi di polizia.»; 
              2) il comma 2 e' soppresso; 
              f) all'articolo 101: 
              1) al comma 3, la parola: «novanta» e' sostituita dalla
          seguente: «tre»; 
              2) al comma 4, le  parole:  «su  apposita  segnalazione
          dell'ufficio del P.R.A.,» sono soppresse; 
              g) all'articolo 103: 
              1) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Per
          esportare    definitivamente    all'estero     autoveicoli,
          motoveicoli o rimorchi, l'intestatario  o  l'avente  titolo
          chiede  all'ufficio  competente  del  Dipartimento  per   i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale  la  cancellazione  dall'archivio  nazionale  dei
          veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe  e  la
          carta di circolazione, secondo le procedure  stabilite  dal
          Dipartimento  stesso  nel  rispetto  delle  vigenti   norme
          comunitarie in materia.  La  cancellazione  e'  disposta  a
          condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione,
          con esito positivo,  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi
          rispetto alla  data  di  richiesta  di  cancellazione.  Per
          raggiungere i transiti di  confine  per  l'esportazione  il
          veicolo cancellato puo' circolare su strada solo se  munito
          del foglio  di  via  e  della  targa  provvisoria  prevista
          dall'articolo 99.»; 
              2) al comma 2, le parole: «, altresi'» sono  soppresse,
          le parole: «agli uffici del P.R.A.» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «al competente ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
          «Il   predetto   ufficio   provvede   alla    cancellazione
          dall'archivio nazionale dei veicoli e  ne  da'  notizia  al
          competente ufficio del  P.R.A.  per  la  cancellazione  dal
          pubblico registro automobilistico.»; 
              h) all'articolo 201, comma 1, primo periodo, le parole:
          «dai pubblici registri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «dall'archivio nazionale dei veicoli e  dal  P.R.A.»  e  al
          quarto periodo le  parole:  «dai  pubblici  registri»  sono
          sostituite dalle seguenti: «dal P.R.A.»; 
              i) all'articolo 213, comma 7, le parole: «al P.R.A. per
          l'annotazione nei propri registri»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «all'ufficio competente del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale per l'annotazione al P.R.A..»; 
              l) all'articolo 214-bis, comma 2,  ultimo  periodo,  le
          parole: «al pubblico  registro  automobilistico  competente
          per l'aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle
          seguenti: «all'ufficio competente del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A..»; 
              m) all'articolo 214-ter, comma 1,  quarto  periodo,  le
          parole:   «al   pubblico   registro   automobilistico   per
          l'aggiornamento delle  iscrizioni»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «all'ufficio competente del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.»; 
              n) all'articolo 226: 
              1)  al  comma  6,  le  parole:  «del   certificato   di
          proprieta',» sono soppresse; 
              2) al comma 7, le parole: «dal P.R.A.,» sono soppresse. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite  le
          disposizioni  di  coordinamento  relative  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera
          d), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo
          in  materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche): 
              «Art. 8  (Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
          modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
          ministri,  dei   Ministeri,   delle   agenzie   governative
          nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.  I
          decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              (Omissis). 
              d) con riferimento alle amministrazioni  competenti  in
          materia di autoveicoli:  riorganizzazione,  ai  fini  della
          riduzione  dei  costi  connessi  alla  gestione  dei   dati
          relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli  e
          della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
          anche  mediante  trasferimento,  previa  valutazione  della
          sostenibilita' organizzativa ed economica,  delle  funzioni
          svolte dagli uffici del Pubblico  registro  automobilistico
          al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
          conseguente   introduzione   di   un'unica   modalita'   di
          archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
          contenente i  dati  di  proprieta'  e  di  circolazione  di
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,  da  perseguire  anche
          attraverso l'eventuale istituzione di  un'agenzia  o  altra
          struttura sottoposta alla  vigilanza  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica; svolgimento  delle  relative
          funzioni con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente; 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  245  e  247del
          decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
          n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
          codice  della  strada),  come   modificati   dal   presente
          regolamento: 
              «Art. 245 (Art. 93 Cod. Str. -  Comunicazioni  fra  gli
          uffici della M.C.T.C. e del  P.R.A.).  -  1.  Al  fine  del
          rilascio della carta di circolazione  di  cui  all'articolo
          93, comma 5, del codice, il centro  elaborazione  dati  del
          Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli  affari
          generali  ed  il  personale  trasmette  contestualmente  al
          sistema informativo del P.R.A., in via telematica,  i  dati
          di  identificazione  dei  veicoli,  nonche'  i  dati  e  le
          documentazioni  in  formato   elettronico   relativi   alle
          generalita'  di  chi   si   e'   dichiarato   proprietario,
          dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
          o del venditore con patto di riservato  dominio,  e  quelli
          relativi allo  stato  giuridico-patrimoniale  del  veicolo,
          alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di  provvedimenti
          amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprieta' e
          sulla  disponibilita'  dei  veicoli  stessi,   nonche'   di
          provvedimenti di fermo amministrativo . 
              2. (Abrogato). 
              3. L'Ufficio del P.R.A.  provvede  alle  iscrizioni  ed
          alle trascrizioni  nel  pubblico  registro  automobilistico
          ovvero, laddove accerti irregolarita', entro tre giorni dal
          ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma
          1,  ricusa  le  formalita'  dandone  comunicazione  in  via
          telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per
          i trasporti, la navigazione,  gli  affari  generali  ed  il
          personale. 
              4. (Abrogato).» 
              «Art. 247 (Art. 94  Cod.  Str.  -  Comunicazioni  degli
          uffici della M.C.T.C. e del  P.R.A.).  -  1.  Al  fine  del
          rilascio della carta di circolazione  di  cui  all'articolo
          94, comma 1, del codice, il centro  elaborazione  dati  del
          Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli  affari
          generali ed il personale trasmette al  sistema  informativo
          del P.R.A., in via telematica, i  dati  di  identificazione
          dei veicoli  di  cui  viene  chiesto  il  trasferimento  di
          proprieta', nonche' i dati e le documentazioni  in  formato
          elettronico  relativi  alle  generalita'  di  chi   si   e'
          dichiarato nuovo proprietario. 
              2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni  nel
          pubblico registro automobilistico ovvero,  laddove  accerti
          irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento dei dati  e
          delle  documentazioni  di  cui  al  comma  1,   ricusa   le
          formalita'  dandone  comunicazione  in  via  telematica  al
          centro elaborazione dati del Dipartimento per i  trasporti,
          la navigazione, gli affari generali ed il personale. 
              3.  L'ufficio  centrale   operativo   della   Direzione
          generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta  di
          circolazione per i trasferimenti  di  residenza  comunicati
          alle  anagrafi  comunali  sei  mesi   dopo   la   data   di
          pubblicazione  del  presente  regolamento  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica, trasmettendo  per  posta,  alla
          nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del
          locatario  del  veicolo  cui  si  riferisce  la  carta   di
          circolazione, un tagliando di convalida  da  apporre  sulla
          carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni  devono
          trasmettere al suddetto ufficio  della  Direzione  generale
          della M.C.T.C., per via telematica o su supporto  magnetico
          secondo  i  tracciati  record   prescritti   dalla   stessa
          Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento  di
          residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data  di
          registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
          anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
          residenza, senza che sia stata ad essi  dimostrata,  previa
          consegna delle attestazioni, l'avvenuta  effettuazione  dei
          versamenti degli importi dovuti ai  sensi  della  legge  1°
          dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento  della  carta  di
          circolazione, ovvero non sia stato ad essi  contestualmente
          dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o
          locatario o usufruttuario  di  autoveicoli,  motoveicoli  o
          rimorchi,   sono   responsabili   in   solido   dell'omesso
          pagamento. 
              4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento
          della  carta  di   circolazione   provvedono   gli   uffici
          provinciali della Direzione generale  della  M.C.T.C.,  che
          provvedono,   altresi',   al   rinnovo   della   carta   di
          circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione  o  di
          distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli
          articoli 95 e 102 del codice.». 
              - L'articolo 264 del citato d.P.R.  n.  495  del  1992,
          abrogato dal presente regolamento, recava: «Informazioni in
          tema di cessazione  dalla  circolazione  -  Art.  103  Cod.
          Str.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  402  del  citato
          d.P.R. n.  495  del  1992,  come  modificato  dal  presente
          regolamento: 
              «Art. 402 (Art. 226 Cod. Str. - Archivio nazionale  dei
          veicoli). - 1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito
          presso  la  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  ai  sensi
          dell'art. 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i  dati
          relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 47,  lettere
          e), f), g), h), i), l), m) n), del codice, e' completamente
          informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all'interno  del
          sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
          in cinque distinte sezioni ad  accesso  diretto,  fra  loro
          strettamente interconnesse, capaci di fornire  una  visione
          selezionata  o  complessiva  dei  dati  da  cui   risultano
          popolate. 
              2.    La    sezione    "omologazioni"    contiene    le
          caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel  corso
          delle  verifiche  e  delle  prove  di  omologazione  o   di
          ammissione alla circolazione. 
              3. La sezione "anagrafica" contiene i  dati  anagrafici
          delle persone fisiche e giuridiche che si siano dichiarate,
          nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio  nazionale,
          proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con
          facolta'  di  acquisto,  oppure  venditrici  con  patto  di
          riservato dominio. 
              4. La sezione  «immatricolazioni»  contiene,  per  ogni
          veicolo, i  dati  di  identificazione  e  i  dati  relativi
          all'emanazione della carta di circolazione. 
              5. La sezione "trasporto merci"  contiene  gli  estremi
          delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di
          autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi
          ed in conto proprio, nonche'  la  situazione  continuamente
          aggiornata dell'Albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e
          giuridiche che  esercitano  l'autotrasporto  di  merci  per
          conto di terzi. 
              6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i
          dati relativi agli incidenti in cui il veicolo  stesso  sia
          stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun  incidente,
          dei dati anagrafici del conducente,  delle  modalita',  del
          tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della
          natura ed entita' dei danni  riportati,  delle  conseguenze
          che ne siano derivate. 
              7. Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono popolate
          automaticamente utilizzando i  dati  gia'  disponibili  nel
          sistema informativo del Dipartimento per  i  trasporti,  la
          navigazione, gli affari generali ed  il  personale  e  sono
          continuamente aggiornate, a mezzo di procedure  interattive
          o differite,  dagli  uffici  centrali  e  periferici  dello
          stesso Dipartimento e dai soggetti abilitati allo sportello
          telematico dell'automobilista, istituito  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,
          nonche' dai Comuni a mezzo di trasferimento di dati per via
          telematica o su supporto magnetico. La sezione  di  cui  al
          comma  6   e'   gradualmente   popolata   ed   in   seguito
          continuamente aggiornata con  i  dati  trasmessi,  per  via
          telematica  o  su  supporto  magnetico,  dall'autorita'  di
          polizia che ha rilevato l'incidente. Il  trasferimento  dei
          dati necessari al popolamento  ed  all'aggiornamento  delle
          sezioni  di  cui  ai  commi  3,   4   e   6   e'   eseguito
          rispettivamente dalle autorita' di polizia,  dai  Comuni  e
          dalle  compagnie  di  assicurazione  secondo  le  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, sentite le amministrazioni interessate,  nel
          termine di un mese decorrente  dalla  data  dell'incidente,
          dalla data di presentazione di  denuncia  dell'incidente  o
          dalla data di comunicazione della variazione anagrafica. 
              8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei  veicoli  di
          cui al presente articolo e  dell'anagrafe  nazionale  degli
          abilitati alla guida  di  cui  all'art.  403,  provvede  il
          sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
          Le modalita' di consultazione sono  affidate  ai  programmi
          interattivi di interrogazione gia' disponibili o che  sara'
          necessario  rendere  disponibili  nel  sistema  informatico
          della Direzione generale della M.C.T.C. 
              9. Le modalita' di accesso all'archivio, sono stabilite
          nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto  1990,
          n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del  presente
          regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica  13
          marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del
          servizio di informatica del CED  della  Direzione  generale
          della M.C.T.C., deve  essere  modificato  al  fine  di  far
          fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei  canoni  e  dei
          corrispettivi  sia  attraverso  l'istituzione  dei  diritti
          aggiuntivi  correlati  alla   quantita'   di   informazioni
          richieste, ai maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione
          dei commi precedenti. 
              10. L'archivio dei veicoli e'  in  contatto  telematico
          con l'archivio delle strade  di  cui  all'art.  401  e  con
          l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 403. 
              11. Al  fine  di  assicurare  la  puntuale  adeguatezza
          dell'informatizzazione alle esigenze della Amministrazione,
          la  tempestivita'   dell'intervento   informatico   nonche'
          l'uniformita' di indirizzo di tale intervento, la divisione
          della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in
          vigore  del  presente  regolamento,  gestisce   il   centro
          elaborazione dati, e' posta, ferma restando  la  tabella  I
          allegata  alla  legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,   alle
          dipendenze del Direttore generale della Direzione  generale
          della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per
          garantire l'informatizzazione delle  procedure  nonche'  la
          gestione amministrativo-contabile del sistema. Con  decreto
          del Ministro dei trasporti e della navigazione  vengono  di
          conseguenza variate le competenze delle Direzioni centrali.
          Il unto D del quadro a) ed il punto D del quadro  b)  della
          predetta tabella sono integrati  con  la  previsione  della
          funzione di direttore del  CEIS.  L'organizzazione  interna
          del CEIS viene stabilita con norme  regolamentari  adottate
          con decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione
          ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 13 giugno  1991,
          n. 190.».